Questo può avvenire quanto è accertato un tasso alcolemico elevato o quando il guidatore risulta positivo ai test antidroga, infatti in base all’articolo 186 del Codice della Strada, se si verificano queste condizioni, scatta il ritiro immediato della patente di guida.
A questo punto la licenza di guida è trasmessa al Prefetto che, in via cautelare, dispone la sospensione per un determinato periodo di tempo.
Se al titolare delle patente sospesa contesta il reato, si dovrà attendere l’esito del processo penale e nel caso in cui fosse condannato la patente potrebbe addirittura essere revocata, ma questo solamente nei casi più gravi.
In seguito al ritiro, dopo qualche giorno, il titolare della patente riceverà l’ordinanza, firmata dal prefetto, indicante il periodo esatto della sospensione, insieme all’ordine di sottoporsi a visita medica entro 60 giorni. Ad ogni modo la patente resterà sospesa fino all’esito della visita, in questo caso la responsabilità medica è obbligatoria. Questa sospensione è provvisoria e cautelare e non può essere più lunga di un anno.
La durata effettiva della sospensione viene di fatto stabilita in sede processuale, se il reato di guida in stato di ebrezza o stupefacenti sarà accertato toccherà al giudice stabilire il periodo di sospensione definitivo a cui però deve essere sottratto il pressoferto, cioè il periodo già scontato in via cautelare.
Inoltre la sospensione può essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a un soggetto estraneo al reato (in questo caso non è prevista la confisca del mezzo) e se il guidatore ha provocato un incidente durante la guida in stato di ebrezza o stupefacenti. Se il guidatore è recidivo, nell’ultimo biennio, scatta la revoca della patente.
La revoca della patente
Questo provvedimento scatta se:
- il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l;
- il soggetto è recidivo nel biennio;il guidatore si oppone agli accertamenti.
Si potrà richiedere una nuova patente nei termini previsti dall’art.219, comma 3 del Codice della Strada, cioè solamente dopo 3 anni dalla data accertata del reato.
Se la revoca è avvenuta in seguito a lesioni colpose gravi l’intervallo di tempo è maggiore, potrà infatti essere di cinque anni o più; con lesioni mortali si potrà conseguire una nuova licenza di guida solo dopo dieci anni o più dalla revoca.
Conseguenze lavorative
Il licenziamento di un soggetto fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di “reperibilità”, che ha subito il ritiro della patente, è considerato illegittimo come sentenziato dalla Cassazione che ha considerato questo tipo di sanzione sanzione sproporzionato rispetto al fatto.
Come rientrare in possesso della patente
Il guidatore può decidere di impugnare l’ordinanza di sospensione tramite apposito ricorso al Giudice di Pace. Questo ricorso può essere presentato entro trenta giorni dalla ricezione delle notifica e deve essere fatto contro l’ordinanza di sospensione emessa dal Prefetto e non contro il verbale redatto al momento del ritiro.
L’ordinanza deve essere emessa entro 90 giorni dall’infrazione, altrimenti la sospensione della patente è da considerarsi illeggitima.
Lavori di pubblica utilità
Il guidatore può sempre chiedere di cambiare la pena con i lavori di pubblica utilità. Se la richiesta è accettata:
- il periodo viene dimezzato;
- il veicolo non viene sequestrato;
- il reato si estingue.
Risarcimenti Danni per Vittime della Strada
Un aspetto da considerare è il risarcimento vittime strada, infatti è lecito domandarsi se le assicurazioni pagano i risarcimento della guida in stato di ebbrezza. La risposta è sì, anche se l’assicurazione può riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa, cioè richiedere un rimborso totale o parziale degli importi dovuti per risarcire i sinistri stradali. Il soggetto danneggiato ha sempre diritto al risarcimento che dovrà essere pagato dall’assicurazione o dal conducente. Nel caso in cui il sinistro causato dalla incidente con feriti, mortale, le cifre dei rimborsi possono essere elevate, come nei casi di malasanità.
Rivalsa per stato di ebbrezza
Questa viene esercitata in caso di sinistro dove il guidatore:
- presenta un tasso alcolemico maggiore o uguale a quello consentito;
- è sotto l’effetto di psicofarmaci, allucinogeni o di sostanze stupefacenti.
Se è il primo sinistro causato da guida in stato di ebbrezza la rivalsa è limitata alla somma € 2.500.