In caso di sentenza penale che preveda un risarcimento dei danni, il danneggiato può presentare una domanda di risarcimento al giudice penale. Il giudice, dopo aver esaminato la domanda, può decidere di condannare l’imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento.
Se l’imputato non paga volontariamente la somma dovuta, il danneggiato può rivolgersi al giudice civile per ottenere un provvedimento di esecuzione forzata. In questo caso, il giudice civile può ordinare all’imputato di pagare la somma dovuta entro un determinato termine. Se l’imputato non rispetta l’ordine del giudice, il danneggiato può rivolgersi al giudice penale per ottenere una condanna per inadempimento.